Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 483. Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni interessi, sulle cedole, sui tagliandi e sulle formule di ricevuta pagati, il direttore provinciale del tesoro e il direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o chi per essi, coll'assistenza del capo della sezione di tesoreria provinciale, o chi per esso, accertano - secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - il regolare annullamento dei titoli e degli altri valori compresi in contabilità e la regolarità dei pagamenti effettuati.

Art. 484. L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello della chiusura della contabilità . La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le irregolarità accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al precedente art. 483. La parificazione delle contabilità da parte dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti viene eseguita a norma dell'art. 5 della L. 7 agosto 1985 n. 428.

Art. 485. Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formule di ricevuta, di buoni o di altri ordinativi al nome, deve farsene avviso all'amministrazione del debito pubblico, la quale provvede al rilascio del duplicato di dette formule di ricevute, nonché‚ del duplicato dei buoni ed ordinativi, osservate per questi ultimi titoli le disposizioni del presente regolamento e per le formule di ricevute quelle speciali dell'amministrazione del debito pubblico. Nel caso di smarrimento di ricevute annesse al titolo, il titolare della rendita o il possessore del certificato deve farne denunzia con apposita domanda, nella quale la verità della firma deve essere accertata dal sindaco o da un altro pubblico funzionario. Se la domanda è fatta al possessore, l'ufficiale autenticante deve anche accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del denunziante. La domanda è trasmessa alla direzione generale del debito pubblico a mezzo della delegazione del tesoro. La direzione generale del debito pubblico fa pubblicare l'avviso di smarrimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, trascorso un mese dalla data della pubblicazione, autorizza il pagamento contro presentazione del certifi- cato di rendita e con quietanza sopra apposito modulo.

Art. 486. I pagamenti di debito pubblico all'estero hanno luogo a mezzo di case ed istituti bancari corrispondenti del tesoro o da esso appositamente incaricati. La direzione generale del debito pubblico, col concorso della Corte dei conti, verifica le relative contabilità e ne comunica i risultati alla direzione generale del tesoro, la quale provvede a regolare definitivamente i conti, con le case ed istituti anzidetti. La stessa direzione generale del debito pubblico provvede, mediante ordinativi diretti a carico del bilancio, al rimborso al tesoro (contabile del portafoglio) per l'importo netto dei pagamenti riconosciuti regolari. Capo XIII e retribuzioni al personale non di ruolo dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 487. Gli ordini di accreditamento da emettersi, giusta l'art. 56 n. 5, della legge, per le paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente in servizio dello Stato, sono rilasciati per importi determinati in relazione alla forza numerica del personale in servizio.

Art. 488. Per il personale fuori ruolo, avventizio ed assimilato dipendente dal ministero delle poste e dei telegrafi, le direzioni provinciali o compartimentali compilano e tengono in corrente apposito albo nominativo con l'indicazione delle singole retribuzioni e degli altri elementi necessari. Copia di detto albo è trasmessa alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale, e nello stesso modo sono pure notificate alla Corte le successive variazioni che si verifichino nel predetto personale.

Art. 489. Il pagamento delle retribuzioni spettanti ai ricevitori postelegrafonici, ai portalettere rurali, agli accollataci dei trasporti postali ed ai procaccia vincolati da obbligazioni personali è eseguito mediante note nominative sulla base di ruoli di spese fisse intestati alla carica o ai singoli servizi.

Art. 490. Il ministero della giustizia e i funzionari delegati al pagamento delle competenze agli agenti di custodia delle carceri tengono il ruolo nominativo dei detti agenti. Copia del ruolo è trasmessa dal ministero alla Corte dei conti, alla quale devono essere comunicate le successive variazioni. Quando un agente di custodia delle carceri passi da una circoscrizione ad un altra, il funzionario delegato della prima invia a quello dell'altra la situazione del conto di paga dell'agente trasferito. Tale situazione viene unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.

491. Il pagamento delle paghe ed assegni al personale della guardia di finanza è effettuato con l'osservanza delle norme generali del presente regolamento e di quelle speciali del regolamento di amministrazione del corpo.

Art. 492. Nei riguardi dei personali considerati agli artt. 488 489 e 490 per quanto non sia nei medesimi articoli espressamente disposto, si applicano le norme speciali emanate dalle singole amministrazioni.

Art. 493. Le norme del presente capo sono osservate anche per gli altri personali aventi ordinamenti analoghi a quelli considerati nei precedenti articoli, ove non sia diversamente provveduto con speciali disposizioni. Capo XIV Delle ritenute sulle spese.

Art. 494. Salvo i procedimenti semplificativi che potrà stabilire il Ministro delle finanze in conformità dell'art. 63 della legge, le ritenute da versare allo Stato sono regolate come segue

a) per le spese disposte dalle amministrazioni centrali mediante assegni emessi per l'importo netto, le ragionerie delle amministrazioni medesime tengono nota delle ritenute relative ad ogni singolo assegno, e nel mese di giugno promuovono da ciascun ufficio amministrativo la emissione di ordinativi commutabili in quietanze di entrata per le ritenute registrate a tutto maggio. Avvenuta la restituzione degli assegni non consegnati ai creditori, com'è disposto dall'art. 68 della legge, si provvede nello stesso modo alla emissione di ordinativi per la somma a saldo delle ritenute operate durante l'esercizio sugli assegni effettivamente consegnati ai creditori

b) per le spese fisse disposte al netto mediante ordinativi delle amministrazioni centrali ed in base a ruoli mediante ordini delle delegazioni del tesoro, le ragionerie centrali, dopo la chiusura dell'esercizio ricavano dall'importo netto dei pagamenti l'importo lordo e quello delle singole ritenute. Pel montare di queste le ragionerie promuovono l'emissione di ordinativi commutabili in quietanze di entrata o di conto corrente

c) per le pensioni, per le quali i pagamenti sono pure disposti al netto, le ritenute vengono determinate dalle ragionerie centrali. All'uomo, esse, al termine dell'esercizio finanziario traducono nel loro importo lordo i pagamenti eseguiti da tutte le sezioni di tesoreria in base agli epiloghi mensili comunicati dalle delegazioni del tesoro; sugli importi lordi calcolano le ritenute e promuovono dalle Amministrazioni centrali l'emissione dei corrispondenti ordinativi da commutare in quietanze di entrata

d) per le altre spese per le quali gli ordinativi delle amministrazioni centrali sono emessi per la somma lorda, con la indicazione della somma netta e dell'importo complessivo delle ritenute, queste sono regolate alla fine di ogni mese dalle tesorerie: le quali, determinato in base alle categorie di aliquote, l'ammontare delle singole ritenute, si addebitano del loro importo mediante quietanza di entrata e contemporaneamente se ne accreditano scritturandone la somma in uscita

e) per gli ordini di rimborsi di spese di giustizia, anticipate coi fondi della riscossione la regolazione delle ritenute è fatta come alla lettera d)

f) per i pagamenti del debito pubblico nel modo indicato all'art. 480.

Art. 495. Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi di cui all'art. 63 della legge per l'importo delle ritenute da versare allo Stato, rimaste impegnate sulle aperture di credito in dipendenza dei pagamenti disposti mediante ordinativi dai funzionari delegati, questi, entro il giorno 18 successivo al mese scaduto od altro periodo stabilito dagli speciali regolamenti, emettono un unico buono sulla competente apertura di credito per le ritenute relative agli ordinativi effettivamente pagati ai creditori. Del predetto buono la tesoreria cura la riscossione e per l'importo di esso rilascia le corrispondenti quietanze di entrata e le rimette, entro il giorno 21 successivo, al funzionario delegato perché‚ siano unite a giustificazione del proprio rendiconto. Con analogo procedimento sono regolate le ritenute sui pagamenti che il funzionario delegato è autorizzato a fare con le somme prelevate a proprio favore sulla apertura di credito. La regolazione delle ritenute di cui al presente articolo può anche effettuarsi dai funzionari delegati mediante versamento in contanti. Per il versamento delle ritenute relative agli ordinativi pagati durante il mese di protrazione dell'esercizio scaduto, i funzionari delegati emettono, sulla competente sezione di tesoreria, separato buono a carico dei fondi in conto residui ad essi accreditati. Le relative quietanze sono del pari trasmesse ai funzionari delegati interessati per essere allegate ai rendiconti di tali fondi.

Art. 496. Le ritenute per debiti verso lo Stato od a favore di terzi per cessioni o per effetto di assegnazioni giudiziali e quelle derivanti da decreti dell'autorità competente per provvedimenti disciplinari a carico di impiegati ed agenti sono computate in meno sugli assegni o sugli ordinativi che si emettono a favore dei creditori della spesa. Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali si rilasciano assegni o ordinativi a favore dei cessionari o dei creditori sequestranti. Per le ritenute in conto debiti verso lo Stato si rilasciano assegni per i quali il versamento in conto entrate dell'importo degli assegni avviene nel modo indicato nell'art. 495 oppure ordinativi che sono direttamente commutati in quietanza di entrata. L'importo delle ritenute dipendenti da penalista contrattuali o da non prestata cauzione costituisce un'economia di bilancio. Le somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari sono devolute all'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, salvo diversa destinazione stabilita da disposizioni speciali.

Art. 497. Qualora dopo l'introito delle ritenute a norma del precedente art. 494, lettera

d) ed e) le tesorerie rilevino essere incorso errore nel computo delle somme per le quali furono spedite le quietanze d'entrata, del maggiore o minore introito tengono conto nel versamento delle ritenute del mese in cui vene constatato l'errore ed a tergo delle quietanze da spedirsi per le medesime ne danno ragione mediante annotazione. Se invece l'errore si verifichi nell'importo delle ritenute conteggiate nei titoli di spesa, si fa la compensazione nel primo dei successivi titoli che sia da emettersi a favore del credito, dandone ragione nei documenti giustificativi della spesa o nel titolo stesso; altrimenti si provvede a seconda del caso, o pel ri- cupero della somma ritenuta in meno o per la restituzione, mediante apposito ordine, della somma ritenuta in più. Capo XV Degli atti aventi per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento di somme dovute dallo Stato.

Art. 498. Le amministrazioni, enti, uffici o funzionari a cui siano notificati pignoramenti, sequestri od opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, sospendono l'ordinazione del pagamento delle somme cui i suddetti atti si riferiscono, dandone notizia alla Corte dei conti. I funzionari, tesorieri o agenti incaricati di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni, quando ricevano la notifica degli atti suddetti, sospendono il pagamento o la consegna, e trasmettono gli atti all'amministrazione centrale o all'ente, ufficio o funzionario ordinatore. In ogni caso gli uffici, enti o funzionari ordinatori danno notizia della ricevuta notifica e della sospensione all'amministrazione centrale. Quando gli atti contengono citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria ne è subito avvertita l'avvocatura erariale, per i provvedimenti di sua competenza, con la comunicazione degli elementi necessari perché‚ eventualmente possa essere resa la dichiarazione delle somme dovute, secondo le norme del Codice di procedura civile.

 

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